Procedura di accesso civico

Il recente D.Lgs. 97/2016 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza.

In particolare, il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l’“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo.

Il nuovo concetto di trasparenza crea la prospettiva che i tradizionali confini dell’istituto dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e s.s. della L. 241/1990 vengano completamente superati.

Al riguardo, è utile ricordare come il diritto di accesso agli atti aveva alcuni rigidi presupposti, ossia, in particolare:

  1. la sussistenza di un interesse qualificato del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti;
  2. l’impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti per operare una sorta di controllo diffuso sull’operato della PA;
  3. l’obbligo di espressa motivazione della richiesta di accesso, ricadente sul richiedente stesso;
  4. la preesistenza di un documento, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di accesso.

Ora, tutti tali elementi sono completamente travolti dal nuovo istituto dell’accesso civico, o meglio (visto che tale istituto era stato introdotto, ma limitatamente alle informazioni che la PA ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web già dal 2013), dal nuovo ambito di applicazione di tale istituto che, come visto, dopo il recente decreto viene esteso a tutti i dati e documenti detenuti da una PA.

A controbilanciare l’estensione soggettiva del diritto di accesso, rispetto all’istituto dell’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 il nuovo istituto ha limiti oggettivi ben definiti (cfr. art. 5-bis, D.Lgs. 33/2013).


Il responsabile per la trasparenza dell’I.I.S. “don Peppino Diana” di Morcone è il dirigente scolastico Giovanni Marro


Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR dell’ambito territoriale provinciale di Benevento (o, in caso di incarico vacante, dal direttore generale dell’USR Campania), titolare del potere sostitutivo, ai sensi della normativa, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede nei tempi di legge.

Il titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico è il dirigente del MIUR dell’ambito territoriale provinciale di Benevento
Recapito:
Piazza Ernesto Gramazio, 2-3
82100 – Benevento
uspbn@postacert.istruzione.it
fax 0824.365.279


La richiesta può essere effettuata tramite il modulo allegato:

  1. per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria bnis01200c@istruzione.it
    (la richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale)
  2. per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata bnis01200c@pec.istruzione.it
    (alla richiesta va allegata un copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità)
  3. per raccomandata postale all’indirizzo della sede amministrativa dell’istituzione
  4. per consegna diretta all’ufficio protocollo sito in Morcone, piazza Manente

 

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