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Tetto massimo di assenze

Regolamento relativo alla quota di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009)

Art. 1

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio.

Art. 2

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni alunno frequentante la scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR n. 122 del 2009, è richiesta la frequenza di almeno ¾ (tre quarti) dell’orario annuale al fine di consentire agli insegnanti di disporre della maggiore quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Classi e indirizzi di studio Ore annue Ore settimanali Limite minimo di frequenza Limite massimo di assenze
Liceo Scientifico Morcone – Liceo Scientifico Colle Sannita
Primo Biennio 891 27 668 223
Secondo Biennio 990 30 743 247
Quinto anno 990 30 743 247
IPSAR Colle Sannita
Classe I 1089 33 817 272
Classe II 1056 32 792 264
Secondo biennio 1056 32 792 264
Quinto anno 1056 32 792 264
ITE Circello
Primo biennio 1056 32 792 264
Secondo biennio 1056 32 792 264
Quinto anno 1056 32 792 264

Nei casi di alunni diversamente abili o di alunni rientranti nei servizi di Scuola in Ospedale e/o di Istruzione Domiciliare, si farà riferimento rispettivamente al Piano Educativo Personalizzato o ai progetti formativi individualmente stabiliti. Art. 3 Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

  1. Le assenze per malattia
  2. Le assenze per motivi di famiglia
  3. L’astensione dalle lezioni (sciopero degli alunni, assenze collettive, autogestioni in assenza di negoziazione con la Dirigenza scolastica)
  4. La non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione e/o a visite guidate e/o ai percorsi di alternanza scuola/lavoro e/o  ad altre attività organizzate in ore curricolari.

Sono inoltre computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive i ritardi e/o le uscite anticipate. Art. 4 Non sono computate come ore di assenza:

  1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, stage di alternanza scuola-lavoro, ecc.)
  2. La partecipazione ad esami di certificazione esterna
  3. La partecipazione ad attività studentesche autorizzate (assemblee di classe, di istituto, consulta provinciale, ecc.)
  4. Le assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, disservizi nei trasporti, inagibilità dei locali scolastici, ecc.)

Art. 5

In ottemperanza all’art. 11 comma 1 del D.lgs. n. 59  del 19 febbraio 2004 si considerano assenze che possono consentire di derogare ai limiti riportati all’art. 2  del presente Regolamento:

  1. Le assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e il successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN
  2. Le assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN
  3. Le assenze continuative (da 5 giorni in su) o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia
  4. Le terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate con certificazione medica o con certificazione del soggetto erogante la terapia/cura
  5. Le donazioni di sangue
  6. La partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
  7. L’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo
  8. Il lutto nella stretta cerchia familiare fino a un massimo di 5 giorni
  9. Le assenze determinate da impegni di lavoro per gli studenti lavoratori documentati con dichiarazione del datore di lavoro

Tali deroghe comportano un percorso di recupero concordato con l’istituzione scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.  

Art. 6

Il limite massimo di assenze consentito in deroga a quanto stabilito dall’art. 11 comma 1 del D.lgs. n. 59  del 19 febbraio 2004  è fissato al 10% del limite riportato all’art. 2 del presente. Pertanto, il limite massimo di assenze consentito comprensivo delle deroghe sopra riportate è fissato come da tabella di seguito riportata:

Classi e indirizzi di studio Ore annue Ore settimanali Limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe Limite massimo di assenze comprensivo delle deroghe
Liceo Scientifico Morcone – Liceo Scientifico Colle Sannita
Primo Biennio 891 27 668 – 22 = 646 223 + 22 = 245
Secondo Biennio 990 30 743 – 25 = 718 247 + 25 = 272
Quinto anno 990 30 743 – 25 = 718 247 + 25 = 272
IPSAR Colle Sannita
Classe I 1089 33 817 – 27 = 790 272 + 27 = 299
Classe II 1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290
Secondo biennio 1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290
Quinto anno 1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290
ITE Circello
Primo Biennio 1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290
Secondo Biennio 1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290
Quinto anno 1056 32 792 – 26 = 766 264 + 26 = 290

In ogni caso il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.